Art. 9.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti dell'unione civile).

      1. In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

 

Pag. 9